Cos'è
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
A cosa serve
Tramite questa applicazione è possibile richiedere all’Istituzione Scolastica documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. (art. 5 del D.Lgs 33/2013)
Come si accede al servizio
Sia accede online cliccando sull'apposito pulsante "Accedi"
Servizio online
Servizi correlati
Luoghi in cui viene erogato il servizio
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indirizzo
Via Giovanni Gentile, 91022 Castelvetrano
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CAP
91022
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Orari
Lunedì 11:00 - 13:00
Mercoledì 11:00 - 13:00
Giovedì 15:00 - 17:00 -
Email
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PEC
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Telefono
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indirizzo
Via Roma, s.n.c., 91021 Campobello di Mazara
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CAP
91021
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Orari
Sospeso il ricevimento al pubblico nelle ore pomeridiane
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Email
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PEC
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Telefono
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Cosa serve
Non necessita alcuna registrazione per usufruire del servizio
Tempi e scadenze
Nessuna scadenza
Contatti
- Telefono: 092481151
- Email: tpis02100e@istruzione.it
Struttura responsabile del servizio
Ulteriori informazioni
- L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1). Per presentare una richiesta di Accesso civico semplice alla PCM è disponibile il modulo online nella sezione Amministrazione trasparente da inviare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).